Art. 24.

      1. All'articolo 83 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Ai fini di cui al presente articolo l'uso è considerato terapeutico anche quando è volto ad intervenire sulla tossicodipendenza».

      2. Al comma 1 dell'articolo 85 del testo unico, dopo le parole: «agli articoli 73,» sono inserite le seguenti: «73-bis,».